La competenza dello Studio Legale Siani è estesa sia all'attività giudiziale che a quella stragiudiziale e si incentra nel diritto civile e penale. Per ogni settore vi è un professionista specializzato nella materia. Lo Studio Siani è particolarmente impegnato nel dei Mercati Finanziari. A ciò si devono aggiungere le consolidate e complete reti di corrispondenti aventi sede in tutto il territorio nazionale. Le competenze acquisite assicurano un'assistenza legale personalizzata, tempestiva ed efficiente per le questioni giuridiche e le problematiche giudiziarie nell'ottica di fornire alla Clientela un servizio completo ed esaustivo. Lo studio offre la propria disponibilità per domiciliazioni e corrispondenze .

Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010

Dal 20 marzo 2010, con l’entrata in vigore del d.lgs. 28 del 4 marzo 2010 pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l'assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Il giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non e' già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materie, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Responsabilità dell'intermediario e onere della prova

Nelle azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento conseguenti alla violazione dei doveri di condotta imposti agli intermediari l’investitore è tenuto ad allegare l’inadempimento e deve fornire, anche sulla base di presunzioni, la prova del nesso di causalità tra il danno e l’inadempimento mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e di aver comunque agito con la specifica diligenza richiesta.L’obbligo di segnalare la non adeguatezza delle operazioni di investimento si applica anche ai servizi di investimento nei quali l’intermediario opera senza alcuna discrezionalità.L’intermediario è tenuto a comunicare per iscritto al cliente la non adeguatezza delle operazioni di investimento e le ragioni per cui non è opportuno procedere alla loro esecuzione. L’obbligo dell’intermediario di informare per iscritto l’investitore che le operazioni in strumenti derivati abbiano generato una perdita effettiva o potenziale superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni non è assolto dalla comunicazione periodica dell’esito delle operazioni.

Diffamazione

Uno dei padri fondatori della criminologia, Enrico Ferri, difese, tanti anni fa, uno studioso accusato di plagio da invidiosi e diffamatori, che tentavano di rovinargli la reputazione. Gli avvocati dei diffamatori sostennero che i loro assistiti non avevano parlato espressamente di plagio, ma di erronea attribuzione di paternità. In pagine ancora attuali e vibranti e convincenti, Enrico Ferri spiegò che si trattava comunque dell'imputazione di un'azione immorale e illegale, e chiese la condanna, perché "la diffamazione obliqua" doveva essere giudicata velenosa e punibile come l'esplicita diffamazione. Ottenne la condanna dei diffamatori (cliccare qui per leggere la versione integrale)

Riflessione

Oggi non appunterò una sentenza sul diritto dei mercati finanziari o altro ..... penso sia più efficace ed opportuno appuntare una riflessione....questo è un blog....in fondo.....ed è anche giusto sia così....Ieri mi sono imbattuta in una comparsa di costituzione di una Collega.....che non sapendo come poter efficacemente difendere la propria assistita.......ha redatto un atto stracolmo di volgarità.....Sono rimasta esterrefatta....mai letto prima un atto di quel tenore lessicale ...... Non sembrava neppure esser stato scritto da un Avvocato....da un "tecnico del diritto" .....Bene....con questo mio pensiero vorrei indirettamente mandare un messaggio alla cara Collega.....di tenere per il prosieguo un comportamento quantomeno dignitoso ..... Le cose....ogni cosa...può dirsi in tanti modi diversi....e spesso è proprio dal modo in cui le cose vengono dette che poi si realizzano i migliori risultati.....migliori anche delle più rosee aspettative.....“Un giorno, un non vedente era seduto sul gradino di un marciapiede con un cappello ai suoi piedi e un pezzo di cartone con su scritto:«Sono cieco, aiutatemi per favore».Un pubblicitario che passava di lì si fermò e notò che vi erano solo alcuni centesimi nel cappello.Si chinò e versò della moneta, poi,senza chiedere il permesso al cieco, prese il cartone, lo girò e vi scrisse sopra un'altra frase. Al pomeriggio, il pubblicitario ripassò dal cieco e notò che il suo cappello era pieno di monete e di banconote.Il non vedente riconobbe il passo dell'uomo e gli domandò se era stato lui che aveva scritto sul suo pezzo di cartone e soprattutto che cosa vi avesse annotato.Il pubblicitario rispose:"Nulla che non sia vero, ho solamente riscritto la tua frase in un altro modo".Sorrise e se ne andò.Il non vedente non seppe mai che sul suo pezzo di cartone vi era scritto:"Oggi è primavera e io non posso vederla".

 
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